1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;
b) godimento dei diritti civili;
c) abilitazione all'esercizio della professione;
d) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
e) aver compiuto un periodo di tirocinio, conformemente al regolamento di cui all'articolo 10 e alle norme deontologiche approvate dal Consiglio dell'ordine.
2. Per l'iscrizione all'albo relativamente
all'elenco degli interpreti di conferenza si
prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1.