Art. 9.
(Iscrizione all'albo).

      1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

          b) godimento dei diritti civili;

 

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          c) abilitazione all'esercizio della professione;

          d) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;

          e) aver compiuto un periodo di tirocinio, conformemente al regolamento di cui all'articolo 10 e alle norme deontologiche approvate dal Consiglio dell'ordine.

      2. Per l'iscrizione all'albo relativamente
all'elenco degli interpreti di conferenza si
prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1.